“Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo valore.”
Recita così, l’obbiettivo numero otto dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sottolineando l’impegno forse un po' troppo utopico di garantire un lavoro dignitoso e un’equa remunerazione a tuttə. Nel 2024, secondo l’Organizzazione Mondiale del Lavoro (ILO) circa 27.6 milioni di persone versano in condizioni di sfruttamento lavorativo, il 39.4 % di queste sono donne e ragazze, mentre il 12% sono bambini e bambine.
La medesima Organizzazione internazionale, definisce lo sfruttamento lavorativo come,
"Qualsiasi tipo di lavoro o servizio che viene imposto a una persona sotto la minaccia di una punizione e a cui la persona non ha acconsentito volontariamente."
Questa definizione comprende tre aspetti fondamentali. In primo luogo, il concetto di lavoro o servizio si riferisce a qualsiasi tipo di lavoro svolto in qualsiasi attività, settore o industria, compreso quello nell'economia informale. In secondo luogo, la minaccia di una punizione implica l'uso di varie sanzioni per costringere una persona a lavorare. Infine, l'involontarietà si riferisce al fatto che il consenso del lavoratore deve essere libero e informato, con la possibilità di lasciare il lavoro in qualsiasi momento. Questo non avviene, ad esempio, quando un datore di lavoro o un reclutatore fa promesse ingannevoli per spingere qualcuno ad accettare un lavoro che altrimenti non avrebbe scelto.
In Italia, non esiste una vera e propria definizione giuridica di lavoro forzato, tuttavia gli articoli di riferimento del codice penale sono il 600 che definisce il reato di “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” sottolineando la costrizione lavorativa, L’articolo 601 c.p. che definisce lo sfruttamento lavorativo come una delle finalità della Tratta di esseri umani. Infine l’articolo 603bis c.p. che prescrive il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, definendoli come,
“Condotta volta a: 1) reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.”
Importanti innovazioni legislative sono scaturite da un evento drammatico nel 2015, la morte di Paola Clemente di sfruttamento lavorativo. Paola ha perso la vita lavorando nei campi di Andria per due euro l’ora. L’evento ha suscitato una reazione mediatica importante, in quanto all’attenzione dell’opinione pubblica e della politica venisse sottolineata la nazionalità italiana della donna, a ricordare che le vittime sono anche cittadine comunitarie e italiane. Come riportato dal Rapporto del laboratorio L’Altro Diritto/osservatorio Placido Rizzotto sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle sue vittime, la tragica vicenda di Paola Clemente e l’istituzione di una commissione di inchiesta del Senato in seguito a questo caso hanno giocato un ruolo cruciale nell'approvazione della legge 199/2016. Questa legge, conosciuta anche come legge “anticaporalato”, ha riformulato il delitto di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, già inserito all'art. 603-bis del codice penale.
Secondo il sopracitato Rapporto, a seguito dell'approvazione della legge 199 del 2016, sono state avviate 834 inchieste da parte di 66 procure, rappresentando circa la metà delle indagini complessive sullo sfruttamento lavorativo. La ricerca evidenzia un notevole incremento rispetto al rapporto precedente, che contava 458 inchieste. Dei 376 nuovi casi di sfruttamento identificati, 249 risalgono al biennio 2022-2023, mentre 127 riguardano gli anni precedenti.
L'attuale sfruttamento lavorativo assume molteplici forme, manifestandosi in diversi servizi e tipologie di lavoro.
Le cause che inducono gli individui a cadere in una situazione di sfruttamento variano in base a fattori socio-economici, allo status giuridico, e alle condizioni personali, come il grado di vulnerabilità e di autodeterminazione.
Lo sfruttamento lavorativo coinvolge individui appartenenti alla marginalità; in particolare i e le migranti, anche chi regolarmente presente sul territorio italiano.
Il Laboratorio ha fornito un’analisi dettagliata delle vittime di sfruttamento lavorativo, riuscendo a determinare la provenienza geografica delle vittime in 634 inchieste su un totale di 834. Di queste 634 inchieste, in poco più del 70% dei casi (461 inchieste), le vittime erano esclusivamente cittadini di Paesi terzi. In 79 inchieste sono stati coinvolti sia cittadini di Paesi terzi che dell'Unione Europea, mentre in 94 inchieste le vittime erano solo cittadini dell'Unione Europea. Questo significa che, in oltre un quarto delle inchieste in cui è stata identificata la provenienza delle vittime (173 su 634), erano coinvolti lavoratori comunitari.
Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione Europea, in 88 delle 156 inchieste in cui le vittime erano provenienti dall'UE, sono stati identificati cittadini italiani. Questo corrisponde al 14% delle inchieste in cui è stato possibile determinare la nazionalità delle vittime.
Tra le 267 inchieste che coinvolgono questi lavoratori, il 42% riguarda persone con permesso di soggiorno per protezione internazionale. Questo indica un crescente fenomeno di sfruttamento tra i richiedenti asilo, nonostante le forme di protezione previste.
Tuttavia, le forme di protezione attuali, come quelle offerte dagli articoli 18 e 22 T.U.I., non sono sufficienti. I migranti, spinti a sostenere economicamente le loro famiglie nei Paesi d'origine, spesso accettano lavori “sfruttati” perché non possono soddisfare queste esigenze con il sostegno che ricevono. Inoltre, le normative attuali creano una situazione di conflitto, dove i richiedenti asilo non possono lavorare legalmente senza perdere l’accoglienza, il che facilita lo sfruttamento.
Nel settore agricolo, le inchieste mostrano una percentuale più bassa di vittime con permessi di soggiorno, ma il problema dello sfruttamento è comunque rilevante e non esclude altre modalità di sfruttamento lavorativo all’interno dei diversi settori.
Lo sfruttamento lavorativo non riguarda solo il settore agricolo e il Mezzogiorno
Lo sfruttamento lavorativo non riguarda solo il settore agricolo e il Mezzogiorno
L'analisi della distribuzione geografica dello sfruttamento lavorativo nei diversi settori produttivi rivela delle concentrazioni significative. Nel settore primario, che include agricoltura, la maggior parte dei casi di sfruttamento si verifica al Sud, con 252 su 432 casi a livello nazionale, ovvero circa il 58,3%.
Nel settore secondario, in particolare nel manifatturiero, lo sfruttamento è più comune al Centro, con 65 su 155 casi, che rappresentano circa il 41%.
Infine, nel settore dei servizi, il Nord è il luogo predominante, con 74 su 197 casi, pari al 38%.
L’interesse pubblico e politico verso lo sfruttamento si focalizza principalmente sullo sfruttamento che si verifica nel settore agricolo. È certamente vero che questo sia un fenomeno reale e conclamato, d’altra parte emergono dei settori dello “sfruttamento sommerso”, come il comparto delle costruzioni, dei servizi di cura alla persona, della ristorazione e turistico-ricettivo.
L’area geografica coinvolta, non è esclusivamente il meridione: per quanto riguarda il comparto delle costruzioni, il sud sembrerebbe essere il territorio meno interessato in quanto la maggior concentrazione di sfruttamento al Nord con 17 casi.
Anche nel settore della ristorazione i casi sono distribuiti omogeneamente tra Nord, Centro e Sud. Questo si rivela un settore sommerso in quanto la principale difficoltà nel rilevare lo sfruttamento è dovuta alla "copertura" contrattuale con cui la manodopera viene formalmente assunta, che non riflette le reali condizioni di lavoro imposte ai lavoratori.
Il settore dello sfruttamento sommerso per il quale, come Progetto anti-tratta, riteniamo occorra un piccolo approfondimento, per riportare all’attenzione del lettore le sue implicazioni con il fenomeno della tratta, è lo sfruttamento legato alla settore dei servizi di cura alla persona e di assistenza personale. Il lavoro domestico e di cura, insieme al settore agricolo, costituisce una possibilità lavorativa per molte donne migranti. Nel 2019 in Italia lavoratrici e lavoratori domestici erano 848.987, di cui l’88,7 % erano donne e il 70,3% straniere.
Come sottolineano Giammarinaro e Palumbo, vi sono dei fattori distintivi sia nel settore agricolo che in quello domestico che rendono le migranti particolarmente predisposte allo sfruttamento e alla tratta di persone, tra questi vengono individuati: l’isolamento, la forte dipendenza dal datore di lavoro e la coincidenza tra gli spazi abitativi e quelli lavorativi, insieme alle diffuse irregolarità.
Il Rapporto del laboratorio "L’Altro Diritto/osservatorio" sottolinea che lo sfruttamento nel settore dei servizi di cura alla persona è fortemente sottostimato data la difficoltà di emersione dovuta al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa, le mura domestiche. Tra le inchieste intercettate, il settore della cura registra il minor numero di casi di sfruttamento (14 casi); d’altra parte in esso che si colloca uno dei due procedimenti penali in cui l’imputazione è di tratta di persone ai fini di sfruttamento lavorativo.
Per tale motivo è importante che i progetti anti-tratta sviluppino e mantengano aperto uno sguardo aperto e complessivo che comprenda tutele non solo per le vittime di sfruttamento sessuale, ma anche per le persone soggette ad altre forme di sfruttamento.
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